
La Regione Toscana ha istituito un periodo a rischio incendi boschivi con divieto assoluto di bruciare i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale dal 3 al 22 ottobre.
In caso di incendio e in presenza di un principio di incendio, avvisare sempre con tempestività uno dei seguenti numeri di servizio pubblico:
- 800 425 425 - Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana
- 112 - Numero Unico di Emergenza
In particolare, ricordiamo che la Regione Toscana, con l’art. 66 del Regolamento forestale vieta, nel periodo a rischio di incendio boschivo, tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali, su tutto il territorio regionale. Sono altresì vietati, in tale periodo:
- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili
L’accensione di fuochi, nel periodo a rischio di incendi, è consentita esclusivamente:
- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale.
Ricordiamo altresì alle aziende agricole, ai proprietari di terreni boscati e ai gestori di attività turistiche e ricettive del territorio, le seguenti indicazioni:
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.
3)Attività turistiche e ricettive
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.