In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:
-
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
-
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
-
Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
-
Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)