Si ottiene nel modo seguente:
PER I FABBRICATI
Le rendite catastali devono essere rivalutate del 5% anche se di nuova attribuzione.
I coefficienti da applicare dopo la rivalutazione di cui sopra sono i seguenti:
- fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C2 - C6 e C7 (con esclusione della categoria catastale A/10): 160,
- fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C3 - C4 e C5 : 140,
- fabbricati classificati nei gruppi catastali A/10 (uffici e studi privati) e D5(Istituti di credito, cambio e assicurazioni): 80,
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D5): 65,
- fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe): 55.
PER I TERRENI
Aree fabbricabili: valore venale in commercio risultante al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Terreni agricoli:
ll reddito domenicale da assumere è quello risultante in catasto al 1° gennaio aumentato del 25% moltiplicato per 135
Sono esenti dal tributo i terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli a prescindere dalla loro ubicazione, nonché i terreni agricoli da chiunque posseduti se situati nelle zone svantaggiate sulla base della circolare del Ministero delle Finanze n.9/93.
In allegato l'elenco delle zone agricole svantaggiate nel territorio di Monsummano Terme
zoneagricolesvantaggiate.pdf | 3.53 KB |