La TASI (tassa sui servizi indivisibili) è stata istituita con la Lg.147/2013 ed è volta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè di tutti quei servizi che, a differenza di quelli a domanda individuale, si rivolgono a tutta la comunità ( es. manutenzione verde pubblico, illuminazione ect.).
TASI 2018
Il comune di Monsummano Terme intende coprire circa il 23,96% dei seguenti costi indivisibili:
Servizi Costi
Servizi di polizia locale €. 690.737,12
Servizi di viabilita’ €. 226.076,04
Servizi per la tutela ambientale del verde, €. 673.536,01
tutela del territorio e dei beni demaniali e patrimoniali
Servizi di illuminazione pubblica €. 287.000,00
Servizi socio assistenziali €. 298.111,78
Servizi di Anagrafe e Stato Civile €. 240.910,10
Servizi di Protezione Civile €. 34.500,00
Totale Costi €. 2.450.871,05
Oggetto dell’imposizione fiscale sono i seguenti immobili:
• i fabbricati (compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente agli immobili censiti nelle categorie A1-A8-A9),
• le aree fabbricabili
• i fabbricati rurali strumentali.
A partire dall'anno 2016 non è soggetta a T.A.S.I. l'abitazione principale ( ad eccezione di quelle censite nelle categorie A1-A8-A9) e le relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonchè quello assimilato ai sensi dell'art.6 comma 1 del Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 61 del 09/09/2014 e modificato con delibera C.C. n. 38 del 25/06/2015, con delibera C.C. n.26 del 09/04/2016, con delibera C.C. n. 9 del 7.2.2017, con delibera C.C. n.5 del 20.3.2018 e con delilbera C.C. n. 11 del 26/3/2019
A partire dall'anno 2015 si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
A differenza dell'IMU invece NON sono soggetti a TASI i terreni agricoli.
SOGGETTI PASSIVI
Nella TASI i soggetti passivi sono sia il possessore dell’immobile (nella misura del 70%) sia l’occupante o utilizzatore (nella misura del 30%) . A decorrere dall'anno 2016 non sono tenuti al pagamento del 30% coloro che utilizzano l'immobile come abitazione principale, sempre che questa non risulti censita nelle categorie A1-A8-A9.
ALIQUOTE TASI
Le aliquote TASI sono state confermate con delibera di C.C. n. 12 del 26.3.2019.
a) aliquota TASI nella misura dello 0,5 per mille per:
- aree edificabili;
- fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze classificati in categoria A/1, A/8 e A/9;
b) aliquota TASI nella misura del 2,0 per mille per:
- abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a parenti di linea retta entro il primo grado.
- fabbricati classificati in categoria C/1 e C/3,
- fabbricati classificati in categoria D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;
c) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:
- fabbricati classificati in categoria D/5,
- fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla successiva vendita ma rimasti invenduti e non locati, cosiddetti “immobili merce”;
d) aliquota TASI nella misura dell’1 per mille per tutti gli altri immobili;
Versamenti:
Acconto: dal 1° al 17 Giugno;
Saldo: dal 1° al 16 Dicembre.
Il versamento potrà essere effettuato anche in un unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.
I codici tributo della TASI
• 3958 - "TASI Abitazione principale e relative pertinenze;
• 3959 - "TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 3960 - "TASI Aree fabbricabili;
• 3961 - "TASI Altri fabbricati.
Importi minimi dei versamenti
Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.
TASI2019ALIQUOTE.pdf (2,00 MB) |
Regolamento_IUC_2019.pdf (158,29 KB) |